Notizia

A dicembre 2009 e' terminato il periodo agevolato per la deducibilita ' delle spese incrementative sugli immobili

Pubblicato il 26 gennaio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Finanziaria 2007 aveva riconosciuto agli esercenti arti o professioni la possibilità di dedurre gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali acquisiti per l’esercizio dell’attività. Tale deduzione circoscritta ai fabbricati acquistati e ai contratti di locazione finanziaria aveva effetto per i contratti stipulati nel triennio 2007/2009. Al 31 dicembre scorso, dunque, il triennio agevolato si può considerare concluso. Il venir meno della possibilità di deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing fa sorgere delle conseguenze anche rispetto alla deduzione delle spese relative agli stessi fabbricati. Cioè, riguardo a quelle spese di natura incrementativa che vengono sostenute sugli stessi immobili acquistati in regime agevolato. Ciò vuol dire che le spese incrementative sostenute a partire dal 2010 in poi, sugli immobili acquistati nel triennio 2007/2009, vanno capitalizzate e dedotte mediante maggiori quote di ammortamento. A differenza delle spese di ammodernamento sostenute per gli immobili acquistati dopo il 2009, per i quali non risultano deducibili quote di ammortamento. Di conseguenza, torna ad essere pienamente efficace il principio sancito dall’articolo 54 del Tuir, che prevede se le spese sono pagate nel periodo e risultano inerenti esse possono essere deducibili “per cassa”.

weekly news 04/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).