La Finanziaria 2007 aveva riconosciuto agli esercenti arti o professioni la possibilità di dedurre gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali acquisiti per l’esercizio dell’attività. Tale deduzione circoscritta ai fabbricati acquistati e ai contratti di locazione finanziaria aveva effetto per i contratti stipulati nel triennio 2007/2009. Al 31 dicembre scorso, dunque, il triennio agevolato si può considerare concluso. Il venir meno della possibilità di deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing fa sorgere delle conseguenze anche rispetto alla deduzione delle spese relative agli stessi fabbricati. Cioè, riguardo a quelle spese di natura incrementativa che vengono sostenute sugli stessi immobili acquistati in regime agevolato. Ciò vuol dire che le spese incrementative sostenute a partire dal 2010 in poi, sugli immobili acquistati nel triennio 2007/2009, vanno capitalizzate e dedotte mediante maggiori quote di ammortamento. A differenza delle spese di ammodernamento sostenute per gli immobili acquistati dopo il 2009, per i quali non risultano deducibili quote di ammortamento. Di conseguenza, torna ad essere pienamente efficace il principio sancito dall’articolo 54 del Tuir, che prevede se le spese sono pagate nel periodo e risultano inerenti esse possono essere deducibili “per cassa”.
weekly news 04/2010