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Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennita' antitubercolari

Pubblicato il 23 gennaio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Inps con la circolare n. 8/2010 ha aggiornato la misura degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari. Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, comma 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.Si legge nella circolare che: l’assegno giornaliero è fissato in 12,08 euro, mentre era paria a 11,99 euro nel 2009. L’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975, sale a 6,04 euro (6 euro nel 2009). L’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) è di 20,12 euro contro i precedenti 19,98. L’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) passa a 10,07 euro. Infine, l’assegno di cura o di sostentamento mensile passa quest’anno a 81,16 dagli 80,60 euro del 2009.

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