E’ stata rilasciata in data 29 gennaio 2010, la circolare n. 3 dell’agenzia delle Entrate sulla proroga dello scudo fiscale. I vecchi parametri dello scudo-ter erano i seguenti: possibilità di rimpatrio fino al 15 dicembre 2009 con un costo pari al versamento di un imposta straordinaria del 5%. Ora, viene riaperta la possibilità di regolarizzazione, ma ad un onere più alto. Nello specifico, viene previsto un doppio binario: - 60% del rendimento presunto della attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto mille proroghe (30 dicembre 2009) al 28 febbraio 2010; - 70% del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010. il rendimento presunto continua ad essere pari al 2% annuo per i primi cinque anni precedenti l’operazione di emersione. Pur cambiando i termini e le aliquote, rimangono tuttavia validi gli stessi presupposti oggettivi stabiliti in precedenza; di conseguenza, non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009. Analogamente, come più volte ribadito anche dal Ministro dell’Economia, anche il meccanismo di determinazione dell’imposta dovuta resta invariato. Dunque, con il documento di prassi in oggetto, l’agenzia delle Entrate ha voluto sostanzialmente sciogliere tutti gli ultimi dubbi sollevati dagli operatori proprio a seguito della riapertura dei termini dell’emersione. Scopo principale è quello di fugare ogni malinteso che porti ad assimilare l’operazione di emersione ad un condono, ricordando, inoltre, che chi non regolarizzerà la propria posizione in questa nuova fase non avrà alcuno sconto in termini di accertamento e anche le sanzioni saranno raddoppiate.
weekly news 05/2010