La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1650, depositata in data 27 gennaio 2010, precisa che nel caso in cui una società sia stata derubata delle scritture contabili non è al riparo da eventuali accertamenti da parte del Fisco. Il furto delle fatture non impedisce all’ufficio di effettuare l’accertamento induttivo, perché per i giudici di legittimità la prova dei fatti costitutivi di un credito deve sempre essere fornita da chi fa valere il credito stesso a prescindere dall’eventuale furto della contabilità, che non può di certo spostare l’onere probatorio in capo all’Amministrazione finanziaria. Dunque, conclude la sentenza in oggetto: in caso di furto di documentazione contabile, il contribuente non è esonerato dall’obbligo di provare la deducibilità dei costi, esposti in dichiarazione
weekly news 05/2010