La Corte di cassazione, nell'ordinanza 31.7.2025 n. 22166, ha precisato che l'art. 2497-quinquies c.c., estendendo l'applicazione dell'art. 2467 c.c., prevede che il diritto alla restituzione del finanziamento sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori anche nel caso in cui il finanziamento sia concesso alla società da chi (in quel momento) eserciti sulla stessa attività di direzione e coordinamento.
La postergazione del diritto al rimborso presuppone solo che la società-socia che abbia erogato il finanziamento alla società eserciti sulla stessa un'attività di direzione e coordinamento.
Non è richiesto, invece, che il finanziamento sia stato concesso da chi abbia abusato dell'attività di direzione e coordinamento esercitandola nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497 co. 1 c.c.). Questa circostanza rileva esclusivamente al ben diverso fine di obbligare la società o l'ente che l'abbia così esercitata al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati alla società eterodiretta nonché ai relativi creditorie soci.