Il tentativo di conciliazione passa, con il collegato lavoro, dall’obbligatorietà alla discrezionalità. La regola sarà che chi vuole in giudizio proporre una domanda circa i rapporti di lavoro subordinato, co.co.co., e gli altri previsti dall’articolo 409 del Codice di procedura civile, ha facoltà di promuovere un tentativo preliminare di conciliazione presso la Dpl territorialmente competente. Dunque, il tentativo di conciliazione preliminare previsto dall´art. 410 c.p.c. non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
weekly news 05/2010