Con sentenza n. 2280 del 2010 emessa dalla Sezione lavoro della Cassazione chiarisce che il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riservato al lavoratore assente, ossia non in servizio per una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro, e non al lavoratore inviato altrove in missione. Sulla base di questo principio la Suprema corte ha stabilito che il lavoratore che sostituisce il funzionario in missione ha diritto alla promozione automatica, in quanto ricopre la mansione superiore di un collega non assente ma che per scelta aziendale è utilizzato altrove.
weekly news 06/2010