L'articolo 3 del decreto ministeriale 11065/1979 prevede che l’opzione per l'applicazione del regime di gruppo debba essere esercitata, non essendo ammessa l’equiparazione del comportamento concludente. Pertanto, l’opzione dovrà essere resa nota con modello Iva 26, presentato entro il termine per l'effettuazione della liquidazione del mese di gennaio (quindi, entro il 16 febbraio) all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente per la società controllante, ed anche agli uffici competenti per le società controllate, nel caso siano diversi da quello di competenza dell’ente o società controllante. Si ricorda che nella sentenza 17707/2009, la Cassazione ha chiarito che: - per l'Iva "monosoggettiva", in generale, il regime può essere scelto sia con dichiarazione espressa sia con un comportamento concludente; - per l'Iva di gruppo, in particolare, l'opzione è esercitabile solo ed esclusivamente attraverso una dichiarazione espressa, rispetto alla quale non assurge a equipollenza alcun comportamento concludente. Il modello Iva 26 deve essere presentato in tre esemplari, uno dei quali viene restituito dall'ufficio alla società o ente controllante, e sottoscritto sia dal rappresentante della società controllante, sia da quelli delle controllate. La controllante per le società partecipanti al consolidamento che hanno domicilio fiscale diverso dalla stessa, entro lo stesso termine, dovrà spedire copia del modello a ciascun ufficio o direzione provinciale competente
weekly news 06/2010