Notizia

Salva la discrezionalita' del legislatore nella definizione degli oneri della contribuzione previdenziale

Pubblicato il 13 febbraio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 48 dell’8 febbraio 2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, del Decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, sollevata dal Tribunale di Trento. Secondo la Corte, il citato disposto normativo non è contrario alla nostra Costituzione – in riferimento all’articolo 3, comma primo - nella parte in cui prevede che il contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie, interpreta la norma previgente con effetto retroattivo. Per la Consulta, la norma impugnata introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie e costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva. Di conseguenza, l’irripetibilità di quanto versato prima dell’entrata in vigore del nuovo regime dell’obbligazione contributiva (1° gennaio 2009), più favorevole per i datori di lavoro, non determina, di per sé, l’illegittimità dell’efficacia retroattiva di tale nuovo regime.

weekly news 07/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).