E' stata confermata, da parte del Consiglio di stato – sentenza n. 514 del 4 febbraio 2010 – la decisione con cui il Tar della Puglia, sezione di Lecce, aveva rigettato il ricorso di un dipendente dell'Inps che chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una borsite olecranica post traumatica conseguente allo scivolamento lungo le scale che lo stesso ricorrente aveva utilizzato per spostarsi, per ragioni di servizio, da un piano all'altro dell'ufficio. Il lavoratore, in particolare, non aveva dimostrato, nè allegato, che le scale ove si era verificato l’infortunio fossero in condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone; ma tale circostanza – precisa il Collegio - non poteva certamente essere desunta in modo automatico, come invece implicitamente sostenuto dal ricorrente, dall’assenza di dispositivi antisdrucciolo. In assenza di particolari fonti di pericolo – si legge, in definitiva, nella sentenza - “deve ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione, sicché va esclusa la dipendenza dell’infortunio da un rischio specifico, pure inteso in senso esteso, come sopra illustrato”.
weekly news 07/2010