La Corte di legittimità, Sezione tributaria, con sentenza n. 3388 del 12 febbraio, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un accertamento Iva notificato ad un'azienda sulla base della verifica, da parte della Guardia di finanza, di alcuni documenti extracontabili rinvenuti, senza autorizzazione, nel centro di elaborazione dell'azienda stessa. I giudici di Cassazione, in particolare, hanno precisato che anche la cosiddetta contabilità in nero, comprensiva di appunti personali, annotazioni o informazioni dell'imprenditore, costituisce “un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti della gravità, precisione e concordanza” per come prescritti dall'articolo 39, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Ne consegue che, se a seguito di ispezione “venga rinvenuta documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate", tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, "non può essere ritenuta di per sé priva di rilevanza probatoria dal giudice”.
weekly news 07/2010