La circolare Inps n. 21/2010 fornisce indicazioni operative alle aziende che devono allinearsi alle nuove retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.Il Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2010, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 24 del 30 gennaio scorso, stabilisce la misura delle suddette retribuzioni convenzionali per ciascun settore, che devono essere assunte come base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2010 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2010. La previsione normativa che regola la misura delle retribuzioni convenzionali è quella dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398. Si ricorda che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CE. Dunque, le suddette retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni. Come si legge all’art. 2 del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2010 – che ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”. A tal proposito, si richiama il parere espresso, a suo tempo, dal ministero del Lavoro secondo cui per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell'indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.Nella circolare n. 21/2010 vengono, poi, illustrati alcuni casi particolari che possono far subire delle variazioni alla retribuzione individuata con i criteri sopra indicati. Pertanto si menziona, che la retribuzione può subire delle variazioni nel caso di passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; di mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica; oppure nel caso in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (per esempio: lavoro straordinario, premi ecc).
weekly news 07/2010