Notizia

Il calcolo delle contribuzioni 2010 delle imprese commerciali si basa sul numero dei dipendenti occupati

Pubblicato il 19 febbraio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 25 rilasciata dall’Inps, in data 18 febbraio 2010, si fornisce un quadro riepilogativo delle principali innovazioni in materia di contribuzione e di sostegno all’occupazione per l’anno 2010, con indicazione degli oneri dovuti dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed indeterminato. Nel documento di prassi si legge che per quest’anno continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 146/1997 che – a decorrere dal gennaio 1998 – prevede l’elevazione annuale della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati. Questo incremento, pari allo 0,20%, è a carico del datore di lavoro e, nella misura dello 0,50%, è a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva stabilita dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 335/1995 per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori. L’adeguamento interessa anche le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale che - dal luglio 1997 - sono tenute ad incrementare la contribuzione di cui trattasi in misura pari a 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore. In effetti la variazione delle aliquote contributive, nel 2010, interessa solo poche categorie di contribuenti: nello specifico, quelli appartenenti al settore agricoltura e pesca. Ma, la vera novità contenuta nella circolare 25/2010 è quella che rinvia all’ultima legge Finanziaria in materia di contributi CIGS e mobilità.La legge n. 191/2009, all’articolo 2, comma 136, infatti, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Per stabilire se tali imprese sono tenute o meno al versamento delle relative contribuzioni (0,90% Cigs e 0,30% mobilità), si dovrà valutare il numero dei dipendenti occupati nel semestre precedente e non più in ogni mese e considerare anche gli apprendisti, finora non considerati nel calcolo. Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2010, non hanno potuto tenere conto delle citate novità possono regolarizzare il suddetto periodo contributivo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Nel documento si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro per il versamento della contribuzione Cigs e mobilità, utilizzeranno i codici M210 (CIGS) e M211 (mobilità) – già indicati - secondo le modalità indicate dallo stesso Ente previdenziale.

weekly news 07/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).