In vigenza della legge n. 4/1929 sulla repressione delle violazioni di leggi finanziarie, applicabili per fatti illeciti commessi nel 1988, il legale rappresentante di società private che omette di versare imposte riferite alla società non deve essere considerato responsabile in solido con l’ente giuridico per le sanzioni derivanti da tale comportamento omissivo. L’esclusione di tale responsabilità è stata affermata in sede di Corte di cassazione con sentenza n. 3828 del 18 febbraio 2010, su ricorso presentato dallo stesso rappresentante legale che si era visto chiamare in causa dall’Agenzia delle entrate per sanzioni relative ad Iva non versata dell'azienda per cui collaborava. I giudici hanno stabilito che di fronte ad infrazioni che comportano pene pecuniarie la legge n. 4/1929 stabilisce una responsabilità dell’ente in aggiunta a quella della persona fisica ma non il contrario; pertanto se le omissioni sono riferibili all’ente come soggetto passivo del rapporto tributario, anche se per fatti di propri organi, non sussiste la responsabilità del rappresentante in solido con quella della società.
weekly news 08/2010