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Chiarimenti delle Entrate sulla riapertura dei termini dello scudo fiscale

Pubblicato il 20 febbraio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

I termini per la riapertura dello scudo fiscale quater sono stati già indicati, così come sono stati resi noti i costi aggiuntivi che si devono pagare in termini di imposta sostitutiva da parte di coloro che vogliono approfittare di questi ultimi tempi per regolarizzare e rimpatriare le attività finanziarie detenute irregolarmente all’estero. Tuttavia, sono rimaste irrisolte alcune questioni relative alla proroga dello scudo fiscale, che l’agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire definitivamente con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010. Sulle basi delle nuove disposizioni, le operazioni di rimpatrio possono essere effettuate fino al 30 aprile 2010. Come già evidenziato dall’Amministrazione finanziaria non si tratta di una proroga, ma di una riapertura dei termini. Di conseguenza, le operazioni che sono state poste in essere dopo il 15 dicembre scorso (ultimo termine valido per presentare la dichiarazione riservata e pagare l’imposta sostitutiva per chi aderiva allo scudo ter) e fino al 29 dicembre 2009 non sono valide. Questa nuova chance, invece, consente di regolarizzare tutte le operazioni poste in essere a partire dal 30 dicembre 2009 e fino al 30 aprile prossimo. Il 30 dicembre è la data di entrata in vigore del decreto 194/2009 (mille proroghe) che ha previsto ufficialmente la riapertura dei termini dello scudo fiscale.  Per l’emersione delle attività finanziarie poste in essere nel ricordato intervallo temporale, l’imposta sostitutiva da pagare è pari: - al 6% delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni effettuate fino al 28 febbraio 2010; - al 7% delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010.  Altre precisazioni riguardano, poi, la presenza di cause ostative che possono verificarsi in questo periodo e che fanno sì che alla data del 30 aprile prossimo i contribuenti non abbiano concluso le operazioni di rimpatrio per cause oggettive non dipendenti dalla loro volontà. Si precisa che la presenza di cause ostative può essere manifestata anche alla data del 28 febbraio 2010 e non sono alla fine, rimanendo ferma la misura dell’imposta del 6%. In ogni caso, l’interessato potrà concludere l’emersione entro il 31 dicembre 2010.

weekly news 08/2010

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