La Cassazione, nella sentenza n. 4005 del 2010, interviene in merito alla norma che prevede la riduzione del 50% dell'Ires nei confronti, a condizione che abbiano personalità giuridica, di: - enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza; - istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; - istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. à Si spiega che tale elenco, indicato nell'articolo 6 del Dpr n. 601/73, è tassativo.
weekly news 08/2010