I contribuenti obbligati alla presentazione della comunicazione dati Iva – da inoltrare entro il 1° marzo 2010 dato che il 28 febbraio è festivo – sono tutti i soggetti titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni. Esistono, poi, dei casi specifici di esonero. Non sono tenuti alla presentazione della suddetta comunicazione i soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, gli enti pubblici, coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche con un volume d’affari inferiore a 25.000 euro e le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi. Oltre ai citati casi di esonero, da quest’anno, l’adempimento della presentazione della comunicazione dati Iva può essere evitato da tutti coloro che – nello stesso termine previsto per la comunicazione – presentano la dichiarazione annuale Iva, in forma autonoma, entro il mese di febbraio. Il modello di comunicazione annuale dati Iva deveessere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati. Esistono due categorie di contribuenti che possono presentare la dichiarazione annuale Iva a febbraio e, quindi, sono automaticamente esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati. Si tratta dei soggetti che chiudono la dichiarazione Iva a credito, indipendentemente dal fatto che procedano con l’operazione di compensazione degli importi superiori a 10mila e 15mila euro, e i soggetti che non possono comprendere la dichiarazione Iva nel modello Unico (esercizio non coincidente con l’anno solare) e la presentano in forma autonoma. I contribuenti che vantano un credito Iva superiore a 10mila euro se presentano la dichiarazione annuale entro fine febbraio possono utilizzare l’eccedenza in compensazione con altre imposte e tributi. Le compensazioni di crediti Iva superiori a 10mila euro avvengono senza visto, mentre quando il credito Iva supera i 15mila euro è necessario il visto di conformità. Ai sensi del Decreto legislativo n. 241/97, l’utilizzo del credito è consentito a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ciò significa che chi vuole mettere in atto la compensazione già dal prossimo 16 marzo deve trasmettere la dichiarazione annuale Iva 2010 entro e non oltre il 28 febbraio, senza rinviare al 1° marzo (per differimento di primo giorno lavorativo successivo). Per consentire l’apposizione del visto di conformità, il modello “IVA 2010” ha subito delle modifiche nel frontespizio. Sono state previste due nuove sezioni: la prima riferita al “visto di conformità” che è riservata ai professionisti e ai Caf; la seconda che riguarda i soggetti che esercitano il controllo contabile. L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/E/2010, ha specificato che il soggetto che ha presentato il modello senza visto, può modificare la propria scelta inviando una correttiva o integrativa, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre 2010), se sono stati presentati più modelli annuali.
weekly news 08/2010