Gli ostacoli compilativi per l’obbligato agli elenchi Intrastat con scadenza 25 febbraio 2010, restano insoluti per gli operatori, specie con riguardo alle ultime colonne. Una possibile difficoltà interessa i codici utili agli Intrastat servizi, dunque il campo “codice servizio”. Tali codici sono da individuare in base alla classificazione CPA 2008 che, però, contiene numerose sottocategorie che possono confondere sull’esatta classificazione di un certo servizio. Ancora: nella sezione “modalità di erogazione”, va specificato se la prestazione di servizi si esaurisce in un’unica soluzione o ha carattere ripetitivo nel tempo; nella “modalità di incasso” occorre indicare se il corrispettivo è stato incassato con bonifico, accredito in conto corrente o altro, ma non è chiaro cosa intenda il Legislatore con l’espressione “accredito”, che non individua alcuna specifica modalità tecnica di pagamento; infine, nel campo “Paese di pagamento” va riportato il codice ISO del Paese ove “viene effettuato il pagamento del servizio”, dovendo ritenere, senza tuttavia avere supporto di norma, che col concetto di luogo di effettuazione si debba intendere il Paese da cui è movimentato il danaro, poiché se fosse altrimenti (il danaro si muove da altri Paesi europei o extra Ue) occorrerebbe che l’operatore accertasse da dove parte. Tra le perplessità legate alle nuove regole di presentazione dei modelli, nulla è previsto rispetto al periodo transitorio. Perciò, per gli Intra sui servizi registrati a gennaio 2010, il termine scadrà il 25 febbraio. L’operatore potrebbe compilare almeno il frontespizio, così che possa trasmettere per tempo l’elenco e integrarlo entro il 20 luglio. Un artificio, che tuttavia non sposta dalla domanda che ci si pone sulla mancanza della previsione di un periodo transitorio, se cioè sia conforme alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, per il quale le regole tributarie non possono prevedere adempimenti che precedano i sessanta giorni dalla data della loro efficacia. Altro delicato passaggio interpretativo viene dalla soglia limite dei 50mila euro prevista per la periodicità degli elenchi. L’articolo 263 della direttiva 2008/117/Ce attribuisce agli Stati membri la facoltà d’innalzare la soglia di presentazione trimestrale a 100mila euro fino al 2011. Ebbene, il decreto 22 febbraio scompone tra operazioni attive e passive (le une cessioni, le seconde acquisti), fissando per l’appunto l’altro limite dei 50mila per ciascuna categoria. Conseguentemente, per ogni aggregazione di operazioni si può raggiungere i 100mila, ma scatta l’obbligo dell’elenco mensile se alternativamente le cessioni di beni o le prestazioni di servizi superano i 50mila. Meglio: perché scatti l’adempimento mensile, sarà sufficiente che venga superato il limite per anche solo uno dei quattro trimestri del 2009 entro cui si sono effettuate cessioni (od acquisti) intracomunitarie.
weekly news 08/2010