Notizia

Mansioni del sostituto temporaneo diverse da quelle del sostituito. Non vi e' obbligo di assunzione

Pubblicato il 22 febbraio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il ricorrente, avendo ricoperto un incarico diverso da quello della collega sostituita, riteneva di aver diritto ad essere assunto a tempo indeterminato. La Cassazione – sentenza 3598 dello scorso 16 febbraio 2010 – ha respinto la rivendicazione, sostenendo che il datore di lavoro può ben impiegare il sostituto a termine - pur nei limiti fissati da legge a tale discrezionalità (deve infatti sempre esistere un nesso di tipo causale tra l’attività dell’assunto in sostituzione e quella del dipendente sostituito) - in un ruolo diverso, senza che con ciò debba, al rientro della sostituita, procedere all'assunzione.

weekly news 08/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).