Notizia

Vietato controllare mediante software applicativo il pc del lavoratore

Pubblicato il 25 febbraio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione con sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010 ha respinto il ricorso di un’azienda che lamentava il reintegro di una dipendente che era stata licenziata per aver abusato dell’utilizzo di Internet durante le ore di lavoro. I giudici hanno ritenuto non esservi proporzione tra il fatto del dipendente e la sanzione addebitata ossia il licenziamento: infatti era emerso che la durata dei collegamenti, salvo uno, era stata di pochi minuti e che l'accesso ad Internet era avvenuto per lo più in pausa pranzo.In materia di controlli del datore di lavoro sulle apparecchiature utilizzate dal lavoratore la Corte ricorda che l’impiego di tecnologie apposite è legittimo solo se vi sono accordi sindacali o provvedimenti del servizio ispettivo della Dpl. A tale proposito poi i giudici distinguono i controlli effettuati a mezzo di sistemi operativi necessari per il funzionamento del computer e di sistemi applicativi. Sono da considerare illeciti i sistemi basati su software applicativi perché hanno la funzione di elaborare i dati del sistema.

weekly news 08/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).