L'Inps, con messaggio n. 5459 del 24 febbraio 2010, comunica i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per il pagamento delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell’anno 2010. In base all’articolo 13 del Decreto legislativo n. 503/1992, i coefficienti Istat consentono di rivalutare, quest'anno in maniera modesta data la bassa inflazione, le retribuzioni da considerare per la determinazione della base annua pensionabile. Il tasso di capitalizzazione per l'anno 2009 utile per rivalutare il montante maturato alla data del 31 dicembre 2008 è 1,033201, media quinquennio precedente. È necessario per liquidare le pensioni con decorrenza 2010. Il calcolo retributivo proporziona l'importo del trattamento in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni di attività lavorativa, per garantire una percentuale della retribuzione stessa: 80% con la massima anzianità di 40 anni (2%, per ogni anno). Dal 1° gennaio 1993, ex art. 13 del dlgs n. 503/1992, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è condizionato dall'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992. Pertanto, la misura della pensione è ricavabile dalla somma di due quote: - la quota A, ossia l'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992, calcolata con la vecchia normativa; - la quota B, ossia l'importo del trattamento relativo all'anzianità contributiva maturata dopo il 1° gennaio 1993, calcolata con la nuova normativa. Si ricorda che non si rivaluta ne’ le retribuzioni concernenti l’anno di decorrenza del trattamento né quelle dell’anno precedente.
weekly news 08/2010