I canoni di leasing sono (sotto il profilo fiscale e civilistico) deducibili sulla base del criterio della competenza, determinato in ragione del tempo. Vanno perciò ripartiti in relazione alla durata per intero del contratto e imputati ai singoli periodi di imposta in ragione del tempo di competenza di ognuno. Ma un limite, posto dal Legislatore per evitare l’uso distorto del contratto di locazione finanziaria, prevede una durata minima. Nei contratti stipulati dal 1° gennaio 2008, la deduzione dei canoni è così prevista dall’articolo 102, comma 7, TUIR: - per i beni mobili al solo patto che la durata del contratto sia non inferiore ai due terzi (e, sino al 31.12.2007, pari alla metà) del periodo di ammortamento del bene, stabilito sulla base dell’applicazione dei coefficienti di ammortamento fissati dal decreto 31.12.1988, in relazione all’attività esercitata dall’impresa; - per i beni immobili al solo patto che la durata sia non inferiore ai due terzi del consueto periodo di ammortamento in relazione all’attività esercitata dall’impresa. Ove però l’applicazione di questa regola producesse un risultato inferiore a undici anni, o superiore a diciotto, la deduzione è ammessa alla condizione che la durata del contratto sia, rispettivamente, inferiore a undici anni o almeno pari a diciotto. Nei contratti stipulati prima di quella data, la durata non dev’essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario in relazione all’attività esercitata dall’impresa.
weekly news 09/2010