A partire dal 2009, la base imponibile Irap delle società di capitali e delle imprese a contabilità ordinaria non ha più tenuto in considerazione la rilevanza delle variazioni fiscali previste per il reddito d’impresa, bensì si è allineata alle risultanze del conto economico. Ovviamente molta attenzione deve essere fatta nel collocare giustamente gli importi validi ai fini della determinazione della base imponibile Irap, dal momento che il Fisco può effettuare controlli serrati su tali valori in base ai criteri di imputazione temporale e classificazione secondo i principi contabili adottati dalla società. Nel corso del 2009, sono state emanate alcune circolari da parte dell’agenzia delle Entrate, che prevedono alcune deroghe al principio generale di correlazione. Secondo quanto sancito dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 la base imponibile Irap delle società commerciali - eccetto banche, assicurazioni e ogni altra società finanziaria - è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione, indicata dall’articolo 2425 del Codice Civile comma primo lettera A) e la somma di quelle classificabili ai costi della produzione, indicata dalla lettera B) dello stesso comma al netto, in quanto indeducibili, delle perdite su crediti, delle spese del personale dipendente e lavoro assimilato, dei compensi per lavoro autonomo, della quota interessi del canone di locazione finanziaria, delle perdite su crediti e, novità del 2008, dell’imposta comunale sugli immobili. In base alle deroghe previste dal Fisco sono state introdotte molte eccezioni alla citata regola della corrispondenza. In particolare, sono indeducibili gli accantonamenti anche se iscritti in voci rilevanti del conto economico, con l’unica eccezione di una loro deduzione al momento in cui verranno effettivamente sostenuti. Inoltre, proventi e oneri di natura straordinaria non assumono rilevanza ai fini della determinazione dell'Irap. Il termine “straordinario” è riferito all’estraneità della fonte del provento e dell'onere, all'attività ordinaria. Fanno eccezione quelli correlati a componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi. Ancora non sono deducibili gli ammortamenti su valori contabili non riconosciuti fiscalmente: per esempio l’ammortamento del fabbricato per la parte riferita al terreno. Infine, anche le plusvalenze e minusvalenze, dato che non sono espressamente menzionate dall'articolo 5bis del decreto IRAP non concorrono alla formazione del valore della produzione netta delle imprese individuali e società di persone ai fini Irap secondo quanto chiarito dalla Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), che ha apportato rilevanti modifiche alla determinazione della base imponibile e all'aliquota d’imposta stabilita nella misura del 3,9%, con possibilità riconosciuta alle Regioni di poter variare tale aliquota fino a un massimo di un punto percentuale.
weekly news 09/2010