Una norma di comportamento, la numero 177 del 2010 non rintracciata nel canale telematico, torna al tema delle spese di rappresentanza. L’Associazione italiana dottori commercialisti, che la firma, chiarisce (semmai ve ne fosse bisogno, data la trasparente ed inequivocabile normativa vigente in tema) che non entrano nel gruppo delle spese di rappresentanza quelle di ospitalità a favore di soggetti diversi dai (anche potenziali) clienti, sostenute non a finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ma economico-aziendali. La sola gratuità non basta a qualificare come spesa di rappresentanza la fattispecie della spesa di ospitalità che, in virtù dell’articolo 1, comma 5, del decreto dell’Economia 19 novembre 2008, è appunto inquadrata come costo sostenuto a vantaggio di clienti o potenziali clienti (ad esempio fornitori, agenti e rappresentanti). Va pertanto ricompresa nella tipologia delle spese di ospitalità residuale. Conseguentemente non è ad essa applicabile la disciplina sulla deducibilità delle spese di rappresentanza ex articolo 108, comma 2, Tuir e sulla indetraibilità dell’Iva ex articolo 19-bis1, lettera h, Dpr 633/72.
weekly news 09/2010