Il funzionamento del Fondo di garanzia per il Tfr, nel corso degli ultimi anni, ha evidenziato alcune difficoltà operative dovute ad una carenza di coordinamento tra la legge n. 297/1982 - istitutiva del Fondo stesso - ed il nuovo diritto fallimentare introdotto dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007. In particolare, non sono chiare le modalità di intervento del Fondo nel caso in cui il datore di lavoro non è soggetto alla legge fallimentare, con la conseguenza che i lavoratori possono trovare serie difficoltà a far intervenire il fondo a loro tutela. L’Inps si è già espresso a tal proposito con la circolare n. 74/2008, sostenendo che anche la sola impossibilità di fallire (a causa di situazioni che impedivano l’apertura della procedura concorsuale) precludeva ai lavoratori la possibilità di richiedere l’intervento del fondo a loro favore. Con le modifiche alla legge fallimentare ad opera dei citati decreti legislativi è, poi, sorto un vero e proprio impasse dal momento che si è arrivati alla situazione per cui i dipendenti da datori di lavoro insolventi per i quali il Tribunale decide di non procedere all’accertamento del passivo resterebbero “di fatto” privi della tutela apprestata dal Fondo di garanzia. Si è reso, così, necessario coordinare le citate disposizioni al fine di rendere, comunque, possibile l’accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia, garantendo la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva 2008/94/CE. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, che con una recente pronuncia del 2009 ha affermato il principio secondo cui lo scopo della legge n. 297/1982 è quello di garantire a tutti i lavoratori subordinati il pagamento del Tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro, così che il Fondo deve intervenire sempre nel caso in cui il datore non è soggetto concretamente alle disposizioni della legge fallimentare.In conclusione, quindi, con la circolare n. 32/2010, l’Inps modifica il precedente documento di prassi n. 74/2008 e si esprime in merito alle modalità di intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui il Tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo, fornendo un’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni in materia di procedure concorsuali (in particolare, del nuovo art. 102 R.D. 267 del 1942, L.F.) per cui – anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie – si deve assicurare in caso d’insolvenza la piena ed integrale attuazione del principio di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati attraverso l’accesso alle prestazioni del Fondo. Secondo l’Ente previdenziale, infatti, anche nel caso di assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo di garanzia presentando apposita istanza di riesame del passivo del datore di lavoro. Eventuali richieste di riesame dovranno essere accolte nel caso in cui non sia intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere le prestazioni a carico del Fondo ed, in ogni caso, a condizione che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
weekly news 09/2010