La Cassazione, con sentenza n. 5209 del 4 marzo 2010, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata da una società nei confronti di un ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per carenza, in capo al sindacato ricorrente, del requisito di associazione sindacale nazionale. Nel testo della decisione di specie, la Suprema corte non fa che ribadire come solo le associazioni sindacali che abbiano sottoscritto accordi o contratti a livello nazionale siano legittimate, ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, a far reprimere la condotta antisindacale dell'imprenditore. La legittimazione in giudizio, cioè, è legata al concreto riscontro di un'attività sindacale di carattere nazionale la cui espressione tipica è costituita dalla stipula di un contratto collettivo valido su tutto il territorio. Non rileva, per contro, il mero dato formale delle risultanze dello statuto dell'associazione.
weekly news 10/2010