Il datore di lavoro non può prevedere iniziative autonome e imprevedibili messe in atto dai lavoratori nei cantieri e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile se gli stessi lavoratori incorrono in incidenti mortali. Questo è il principio, nuovo e diametralmente opposto (vedi sentenza n. 21113/2009), raggiunto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7267 del 2010. Con la recente pronuncia, infatti, i giudici di legittimità escludono il coinvolgimento del datore di lavoro nel caso in cui la libera iniziativa del dipendente è del tutto “autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità”. Dunque, se al datore di lavoro può essere contestata ogni mancata adozione di misure di prevenzione contro il rischio infortuni, è altrettanto vero che non gli si può imputare contestazione nel caso in cui la condotta del lavoratore è del tutto imprevedibile.
weekly news 10/2010