La Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009) ha previsto a favore dei collaboratori coordinati e continuativi una indennità una tantum – da erogare per il biennio 2010-2011 – ampliandone, rispetto a quanto previsto in via sperimentale dal decreto legge n. 185/2008, sia i requisiti che la misura. L’Inps, con la circolare n. 36 del 9 marzo 2010, individua i beneficiari ed elenca i requisiti necessari e le modalità per la presentazione della domanda da presentare per ottenere il suddetto beneficio. Si legge che per vedersi riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e, comunque, non superiore a 4.000 euro, i collaboratori coordinati e continuativi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. Inoltre, i co.co.pro. devono veder soddisfatte in via congiunta le seguenti condizioni: • i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS); • per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95, comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro; • deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità; • i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi; • devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità. Per ciò che riguarda la presentazione della domanda, la circolare specifica che essa deve essere fatta pervenire dall'interessato, alla sede Inps territorialmente competente, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni per il diritto. La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto a sottoscrivere tale dichiarazione si perde il diritto al beneficio, fatti salvi i diritti già maturati.
weekly news 10/2010