L’assemblea dei soci, o quella degli azionisti, decide se l’utile dell’esercizio può essere destinato a riserva oppure deve essere distribuito.
La destinazione dell’utile d’esercizio a specifiche riserve deve avvenire nel rispetto dell’art. 2430 c.c. (riserva legale), così come delle regole presenti nello statuto e di quanto definito nell’ambito delle delibere assembleari.
In particolare, tale disposizione obbliga ad accantonare nella riserva il 5% dell’utile dell’esercizio fino a quando la medesima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Se, per qualsiasi ragione, la riserva legale scende al di sotto del limite del quinto del capitale sociale, essa deve essere reintegrata con il progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti.
In caso di decisione di distribuzione dell’utile, la holding beneficiaria del medesimo iscrive il dividendo a Conto economico nella voce “C.15 - Proventi da partecipazione”, con evidenza separata dei proventi relativi a imprese controllate e collegate, secondo il principio della competenza economica.
Si ricorda anche che l’attuale formulazione del documento OIC 21 esclude la possibilità di contabilizzare i dividendi in “via anticipata” nell’esercizio di maturazione, vietando in tal modo alle controllanti la contabilizzazione in base alla mera proposta di distribuzione deliberata dall’organo amministrativo della partecipata. Ne consegue che i dividendi devono essere iscritti in bilancio al sorgere del relativo diritto di credito, diritto che si verifica all’atto della deliberazione di distribuzione da parte dell’assemblea.
Tuttavia, dal punto di vista dell’iscrizione del provento, non assume rilievo la data di incasso materiale del dividendo.
In bilancio, le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate possono essere valutate, anziché secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi e operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi di redazione del bilancio (art. 2426 comma 1 n. 4 c.c.).
Si tratta del c.d. “metodo del patrimonio netto”, con il quale si imputa al Conto economico della partecipante l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, pro quota, secondo il principio di competenza, indipendentemente dalla materiale distribuzione dell’utile.
Quando si utilizza il metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni nel bilancio d’esercizio, poi, vale il disposto dell’art. 2426 comma 1 n. 4 c.c., secondo il quale le plusvalenze iscritte nel Conto economico derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, si devono iscrivere in una riserva non distribuibile.
Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l’incremento e il decremento del patrimonio netto della società partecipata si riflettono in maniera diretta sul bilancio della holding partecipante. Il risultato di bilancio della partecipata, infatti, deve essere assunto nel bilancio della holding in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto.
Dal punto di vista operativo, nel caso di incremento di patrimonio netto della partecipata, la holding partecipante rileva l’utile nella voce “D.18.a - Rivalutazioni di partecipazioni” del Conto economico e ha come contropartita l’incremento in Stato patrimoniale della voce “B.III.1 — Partecipazioni” (controllate o collegate a seconda della tipologia).
La valutazione delle partecipazioni tramite il metodo del patrimonio netto è caratterizzata dal fatto che la parte di utile d’esercizio conseguita dalla società partecipata risulta già iscritta nel bilancio d’esercizio della società partecipante attraverso l’adeguamento del valore della partecipazione alla percentuale di patrimonio netto nella partecipata.
Per evitare una duplicazione di proventi all’interno del bilancio, i dividendi incassati non possono essere imputati al Conto economico della società partecipante.
Secondo il documento OIC 17 (§ 178), i dividendi percepiti devono essere portati in riduzione della voce “partecipazioni” dell’attivo dello Stato patrimoniale.
Nel contempo si libererà, diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni nell’ipotesi di applicazione del metodo del patrimonio netto nel bilancio d’esercizio.
In altri termini, solo una volta che il dividendo deliberato dalla partecipata viene incassato (e dunque la riserva diventa disponibile), la holding può procedere alla distribuzione dell’utile contabilizzato a seguito dell’applicazione del metodo del patrimonio netto.
In caso contrario, si violerebbe il disposto dell’art. 2426 comma 1 n. 4 c.c..