Notizia

Perdite infragruppo – disposizioni attuative (DM 27.06.2025)

Pubblicato il 24 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DM 27.06.2025, le “perdite infragruppo” e le “perdite omologate” che residuano in capo a una società aderente al regime del consolidato fiscale, a seguito di una delle operazioni indicate agli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR soggiacciono, comunque, ai limiti dettati dall’art. 118 co. 2 del TUIR, secondo cui le stesse possono essere utilizzate solo in compensazione del reddito di tale società.
In merito, la relazione illustrativa al decreto considera passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 un’operazione condotta da un soggetto che:
  • Detiene una partecipazione di controllo in una società caratterizzata da una redditività positiva (non si specifica se in consolidato fiscale oppure no);
  • Acquisisce il controllo della società capogruppo di un altro gruppo che svolge anche la funzione di consolidante nell’ambito di un consolidato fiscale caratterizzato dalla presenza di perdite fiscali riportabili;
  • E successivamente, cede alla capogruppo/consolidante acquisita la società controllata con redditività positiva al solo scopo di includerla nel consolidato acquisito, compensando così imponibili e perdite, anche pregresse.
Tale comportamento viene definito come commercio di “consolidato bara fiscale”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).