Ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DM 27.06.2025, le “perdite infragruppo” e le “perdite omologate” che residuano in capo a una società aderente al regime del consolidato fiscale, a seguito di una delle operazioni indicate agli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR soggiacciono, comunque, ai limiti dettati dall’art. 118 co. 2 del TUIR, secondo cui le stesse possono essere utilizzate solo in compensazione del reddito di tale società.
In merito, la relazione illustrativa al decreto considera passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 un’operazione condotta da un soggetto che:
-
Detiene una partecipazione di controllo in una società caratterizzata da una redditività positiva (non si specifica se in consolidato fiscale oppure no);
-
Acquisisce il controllo della società capogruppo di un altro gruppo che svolge anche la funzione di consolidante nell’ambito di un consolidato fiscale caratterizzato dalla presenza di perdite fiscali riportabili;
-
E successivamente, cede alla capogruppo/consolidante acquisita la società controllata con redditività positiva al solo scopo di includerla nel consolidato acquisito, compensando così imponibili e perdite, anche pregresse.
Tale comportamento viene definito come commercio di “consolidato bara fiscale”.