La Cassazione, con sentenza n. 5718 del 9 marzo scorso, ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello di Firenze aveva dato ragione ad un lavoratore al quale l'Inps aveva rifiutato il riconoscimento dell'indennità di malattia in quanto non era stato reperito per la visita fiscale, a casa, nella fascia oraria prevista per le visite. L'uomo si era difeso sostenendo che aveva ritardato il rientro a causa del traffico dopo che si era recato a trovare la madre, gravemente ammalata e reduce da un importante intervento chirurgico. I giudici di appello avevano ritenuto questo tipo di assenza come legittima. Da qui il ricorso in Cassazione dell'Istituto di previdenza per la quale, per contro, la motivazione addotta non era caratterizzata dagli estremi della cogenza. La Corte, in particolare, ha ritenuto valido l'assunto del collegio fiorentino ribadendo come la situazione addotta dal lavoratore configuri “un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare, senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione”.
weekly news 10/2010