Con sentenza n. 5403 del 2010, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha ribadito in tema di licenziamento del lavoratore, che ricade sul datore di lavoro l’obbligo di fornire la prova che il dipendente non poteva essere adibito a mansioni diverse da quelle svolte prima. Questo principio trova applicazione anche in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore distaccato. In base a tale assunto deve ritenersi errata la sentenza della corte di appello nella parte in cui, di fronte ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore e società distaccante, ha sostenuto esistere un giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel fatto che il lavoratore era addetto ad occuparsi delle ultime attività commerciali della società distaccata ed una volta terminato tale compito non vigeva più l’interesse alla prestazione del lavoratore.
weekly news 11/2010