Notizia

Nuova contabilizzazione negli accordi per servizi in concessione

Pubblicato il 16 marzo 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Organismo italiano di contabilità ha reso nota l’applicazione Ias/Ifrs 3, in cui si commenta l’IFRIC 12 in materia di accordi per i servizi in concessione. L’IFRIC 12 è stato omologato dalla Commissione europea con regolamento CE 254/2009 ed è applicabile obbligatoriamente ai bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali, che hanno inizio dopo la data di omologazione. L’IFRIC 12 ha modificato profondamente la contabilizzazione delle concessioni, nel caso in cui il concedente ha il controllo sull’infrastruttura utilizzata dal concessionario per l’erogazione di servizi di pubblica utilità. È, infatti, precisato, che il concessionario non deve rilevare l’infrastruttura come attività materiale, ma rileva un diritto a far pagare gli utenti per il suo utilizzo o il diritto a ricevere un corrispettivo dal concedente per i servizi di pubblica utilità erogati. La precisazione assume particolare importanza nella realtà economia italiana, dove molti servizi di pubblica utilità sono affidati a società di diritto privato attraverso contratti di concessione.  Per l’applicazione dell’IFRIC 12 devono essere rispettate alcune condizioni. In primo luogo, il concedente deve controllare o regolamentare i servizi che il concessionario fornisce tramite l’infrastruttura, monitorando a chi li deve fornire e a quale prezzo. In secondo luogo, il concedente deve controllare qualsiasi interessenza residua (valore corrente stimato) nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo. Infine, il concessionario deve rilevare le infrastrutture in concessione come attività finanziarie o come immateriali.

weekly news 11/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).