Notizia

Chiarezza sulla deducibilita' degli accantonamenti dell ' indennita' di clientela degli agenti

Pubblicato il 23 marzo 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con l’avvicinarsi della stagione dei bilanci, le imprese che si apprestano a chiudere il rendiconto del 2009 si pongono, tra gli altri dubbi, quello relativo alla deducibilità delle indennità di clientela di agenti e rappresentanti. Finora le opinioni dell’agenzia delle Entrate e della Cassazione in merito all’argomento trattato sono state tra loro discordanti. Partendo dal presupposto che le società che hanno in essere contratti di agenzia devono erogare alla cessazione del rapporto l’indennità prevista dall’articolo 1751 del Codice civile, se ricorrono le condizioni ivi indicate, l’Agenzia, con la circolare n. 42/E/2007, ha analizzato il caso e concluso che: l’indennità di clientela si può dedurre solo al momento della cessazione del rapporto di agenzia. Cioè, il beneficio fiscale si può realizzare solo quando c’è certezza sul pagamento dell’indennità. Successivamente, la Cassazione con tre sentenze del giugno 2009 ha affrontato per la prima volta il discorso sulle indennità di fine rapporto degli agenti e dei relativi accantonamenti effettuati nei singoli esercizi. A tal proposito, la Corte stabilisce che a seguito della modifica dell’articolo 1751 del Codice civile per cui non esiste più distinzione tra l’indennità di scioglimento del contratto e l’indennità di clientela, quest’ultima può sicuramente essere ricompresa tra quelle richiamate dall’articolo 17 del Tuir ai fini della deducibilità degli accantonamenti annuali. Pertanto, gli accantonamenti per indennità di clientela sono deducibili annualmente ai sensi dell’articolo 105 del Tuir. A distanza di quasi un anno dalle sopracitate sentenze, l’agenzia delle Entrate non ha ancora recepito i nuovi orientamenti in documenti ufficiali di prassi. Le imprese, quindi, si trovano di fronte a numerosi dubbi circa il comportamento da tenere in occasione della chiusura dei bilanci 2009.  La scelta di adeguarsi alle opinioni dei giudici di legittimità, che appaiono le più consone per le imprese, potrebbero far incorrere nel rischio di contestazioni da parte del Fisco, dato che la circolare n. 42/E/2007, di fatto non è stata revocata ed è in corso di validità con pericoli di lunghi contenziosi. Viceversa, la scelta di indeducibilità degli accantonamenti delle indennità di clientela, se da una parte ripaga in termini di prudenza – in attesa di un prossimo intervento da parte del Fisco – dall’altra impone lo stanziamento di imposte attive in conto economico obbligando ad un esborso anticipato in termini di Ires, con riflessi negativi sull’attuale situazione finanziaria delle stesse imprese.

weekly news 12/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).