Notizia

Tutte le garanzie sindacali al lavoratore manchevole

Pubblicato il 26 marzo 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione, con sentenza n. 7045 del 24 marzo 2010, accoglie il ricorso di una lavoratrice che non volendo trasferirsi presso una nuova sede lavorativa in un'altra città veniva licenziata in tronco, previo invito del datore a riprendere l'attività dopo sette mesi di assenza dalla nuova sede.Nel rimettere la questione ai giudici di merito, la Corte spiega che, secondo un orientamento consolidato, il licenziamento motivato da una condotta colposa, comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione tra le misure disciplinari, deve essere assoggettato alle garanzie previste a favore del lavoratore - ex comma 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 300/1970 - che può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Dunque, il datore, nel caso esaminato, avrebbe dovuto adottare nei confronti della dipendente le dovute garanzie sindacali con la preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali di settore.

weekly news 12/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).