Le società cooperative a capitale variabile sono definite a mutualità prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico che esse svolgono (per esempio, svolgono attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci). Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci. Secondo quanto previsto dall’articolo 2513 del Codice civile, gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente che: i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro; il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci oppure per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi o al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite. La recente legge n. 99/2009 ha previsto che le suddette società per dimostrare la loro condizione di mutualità prevalente devono comunicare annualmente, in via informatica, le notizie di bilancio al ministero dello Sviluppo economico per il tramite del Registro delle imprese. Si tratta di un adempimento già previsto, dato che lo stesso Codice civile aveva imposto agli amministratori e ai sindaci di riportare in nota integrativa le informazioni necessarie alla dimostrazione del possesso della condizione di prevalenza. Tecnicamente, la comunicazione online al Registro imprese si formalizza attraverso l’invio del modello “C17 Modulo Albo Cooperative”, che viene annualmente allegato al fascicolo del bilancio d’esercizio da depositare telematicamente presso il Registro delle imprese. La nuova versione 3.04 del modello C17 è disponibile sul sito Internet del Registro e – salvo possibile modifiche – è quella utilizzabile per il deposito dei bilanci 2009.
weekly news 13/2010