Un provvedimento agenziale con data 1° aprile 2010 reca le istruzioni operative (modi e tempi) per la richiesta – per sola via telematica - del rimborso dell’Iva assolta in uno degli Stati dell’Ue da soggetti stabiliti in altro Stato membro. Grazie a nuove norme – immesse nel circuito dalla direttiva 2008/9/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 18 del 2010 - i cittadini europei (gli operatori economici comunitari) non dovranno più recarsi presso le Amministrazioni finanziarie straniere, ma potranno interfacciarsi direttamente con quelle nazionali. Nel nostro caso, i cittadini italiani (gli operatori economici nazionali) potranno dialogare direttamente con l'Agenzia delle entrate. L’istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. Gli interessati presentano così le richieste di rimborso potendo scegliere tra le seguenti quattro modalità: a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del medesimo decreto; c) avvalendosi, per la sola trasmissione delle richieste di rimborso indicate nel punto 1 del provvedimento agenziale, di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa; d) tramite le camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni. L’Agenzia delle entrate, ricevuta l’istanza, la inoltra allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso entro quindici giorni dalla ricezione, salvo il verificarsi di cause ostative. Attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet. Unitamente, comunica il numero di protocollo assegnato all’istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso. Può esser presentata un’istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria, dove non è possibile inserire nuove fatture o documenti di importazione; in tale altro caso, è possibile presentare una nuova istanza di rimborso. Chi dovrà invece continuare a presentare, in forma cartacea, il modello Iva (79) al Centro operativo di Pescara saranno gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi. Ma il nuovo termine di presentazione delle istanze, il 30 settembre, vale anche per loro.
weekly news 14/2010