Con la risposta all’interpello n. 14/2010 il ministero del Lavoro interviene sulle indennità di trasferta contrattuali. Al quesito sulla possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei limiti di cui all’art. 51, comma 5, Dpr n. 917/1986, concernente i criteri di determinazione, ai fini fiscali, del reddito da lavoro dipendente, il Ministero fornisce due precisazioni: - nel caso di contratto aziendale è possibile se l’accordo è depositato presso la Dpl e presso tutti gli enti previdenziali (la frazione di indennità di trasferta che eccede ai fini Irpef i limiti individuati nell’art. 51 del Tuir, quindi solo l’eccedenza, ha natura retributiva); - in un accordo individuale con singoli lavoratori deve applicarsi la disciplina concernente l’istituto del c.d. “superminimo individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari), l’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva è considerata alla stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta all’imponibilità fiscale e contributiva.
weekly news 14/2010