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Limiti alla deducibilita' degli interessi passivi per le imprese in sede di chiusura dei bilanci

Pubblicato il 07 aprile 2010 Il Sole 24 Ore;Italia Oggi

In sede di chiusura dei bilanci d’esercizio relativi al periodo d’imposta 2009, le imprese devono prestare particolare attenzione ai limiti di deducibilità degli interessi passivi.  La regola base da prendere in considerazione è quella prevista dall’articolo 96, comma 3 del Tuir, che limita al 30% del Rol gli interessi passivi, gli oneri assimilati e ogni altro rapporto avente causa finanziaria che può essere portato in deduzione.  Dalla nuova formulazione dell’articolo 96 Tuir, infatti, emerge che gli interessi passivi e gli oneri assimilati diversi da quelli capitalizzati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta sino a concorrenza degli interessi attivi e assimilati e per l’eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il problema, però, è capire quali somme devono essere computate in tal calcolo, dato che non tutti gli importi iscritti nella voce C17 del conto economico possono essere ricompresi nel suddetto computo.  Può essere utile ai fini dell’esatta determinazione delle poste di bilancio da considerare nella mappa della deducibilità degli interessi passivi riprendere in esame alcuni approfondimenti che sono stati fatti dall’agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E/2009, e da Assonime nel documento di prassi n. 46/2009. Dalla lettura dei suddetti documenti emerge che ci sono delle esclusioni. Un primo caso di esclusione è rappresentato dagli interessi di mora addebitati dai fornitori. Questi, secondo Assonime, hanno natura risarcitoria in quanto non derivano da una causa finanziaria, ma da un inadempimento contrattuale per cui sono integralmente deducibili. Inoltre, in assenza di una esplicita dichiarazione della norma, anche gli interessi di dilazione pattuiti con il fornitore, nascendo già espliciti nel momento in cui sono pattuiti, dovrebbero essere integralmente deducibili. Analogamente, gli sconti passivi pronta cassa anche se vanno iscritti tra gli oneri finanziari previsti dalla voce C17, secondo l’agenzia delle Entrate, devono essere considerati come componenti derivanti da rapporti commerciali e non finanziari e, quindi, non rientrare nel calcolo del 30% del Rol. Viceversa, gli interessi attivi da sconti pronta cassa sono sempre da considerare compresi tra le componenti finanziarie attive che delimitano l’ammontare degli interessi passivi integralmente deducibili al di fuori del 30% del Rol.

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