Merita conferma la sentenza della Corte d’appello che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente di una società informatica in quanto giovane e senza familiari a carico. Così la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8237 del 7 aprile 2010, ha rigettato il ricorso inoltrato dalla lavoratrice che riteneva di avere subito un torto dalla società per cui lavorava che aveva deciso di effettuare il licenziamento a seguito di una riorganizzazione aziendale dettata dalla “crisi” ma che nello stesso tempo aveva aumentato la retribuzione dei lavoratori addetti al settore “creativi”.I giudici della Cassazione hanno accertato che l’azienda ha seguito i criteri stabiliti dall’art. 3 della L. 604/66, circa il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per il quale questo deve essere un rimedio cui il datore di lavoro può far ricorso solo in mancanza di altre possibili misure. E nella specie il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi legittimo posto che si è riscontrata la non pretestuosità della riorganizzazione adottata al fine di ridurre i costi. Legittima è risultata anche la scelta di tagliare i dipendenti del settore amministrativo e di licenziare la più giovane del comparto e priva di carichi di famiglia. Inoltre era stata data prova dell’inutilizzabilità presso un altro reparto per la mancanza nel soggetto delle cognizioni richieste.
weekly news 14/2010