Notizia

Sul costo degli alberghi e dei ristoranti all ' estero non si sconta l ' Iva ma l ' imposta locale

Pubblicato il 06 aprile 2010 Il Sole 24 ore; Italia Oggi

Le nuove regole Iva in vigore dal 2010 non riguardano i costi sostenuti per servizi alberghieri e per quelli di ristorazione “fissa” erogati fuori dal territorio nazionale. Il Paese di tassazione non è, infatti, il territorio dello Stato, ma il Paese dove il servizio di ristorazione è eseguito o l’alloggio è fornito. In questo caso, il servizio non deve essere assoggettato ad Iva, ma all’imposta locale dove esso viene prestato e nessuna procedura di autofatturazione o di integrazione della fattura estera deve essere eseguita. Cioè, le società e i professionisti italiani che ricevono fattura di alberghi o ristoranti per servizi acquisiti dai propri dipendenti all’estero non devono emettere alcuna autofattura o eseguire alcuna procedura di integrazione e devono unicamente registrare il costo solo in contabilità generale. Le stesse operazioni non sono comprese nei modelli Intra 2 degli acquisti.  Tuttavia, a seguito del provvedimento del 1° aprile 2010, con cui il direttore dell’agenzia delle Entrate ha regolamentato la procedura prevista agli articoli 38-bis1, 38-bis2, e 38 ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, è possibile da parte dei soggetti passivi nazionali richiedere il rimborso dell’Iva indicata in fattura e assolta in un altro Stato membro. Il tutto avviene presentando apposita istanza all’agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica. L’Istanza è presentata distintamente per ciascun periodo d’imposta, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. Il rimborso verrà così erogato direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità stabilite.

weekly news 14/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio ...

Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).