Nella sentenza di Cassazione - Sezione Lavoro - numero 8451 del 2010, il richiamo è all’articolo 1180 del Codice civile, il quale afferma che l’obbligazione previdenziale (i contributi) “può essere compiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo”. Perciò, se a pagare i contributi previdenziali è il datore di lavoro apparente, che in tal modo estingue il debito verso l’Inps anche per l’imprenditore effettivo, l’obbligazione adempiuta ha effetti liberatori nei riguardi dell’Istituto. Il terzo può, di conseguenza, rivalersi sul debitore.
weekly news 17/2010