La nuova regola generale entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2010, secondo cui nei rapporti tra i soggetti passivi d’imposta vige il principio della tassazione nel Paese del committente per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite su beni mobili materiali, vale anche nel caso di riparazione di beni mobili eseguite in Italia da un operatore nazionale, in nome e per conto di un soggetto passivo estero. Nel caso specifico, le dette riparazioni non sono soggette ad Iva in Italia, ma seguono la regola della tassazione nel Paese dove è stabilito il committente, anche se al termine della lavorazione i beni restano nel territorio nazionale in quanto venduti dal committente ad un operatore terzo. Inoltre, indipendentemente dalla destinazione finale del bene, la lavorazione non soggetta ad Iva che viene addebitata dal prestatore italiano al committente comunitario, segue l’obbligo di indicazione nel modello Intra 1-quater per il servizio reso. La parte del modello Intra 1-bis, riguardante i dati statistici, deve essere compilata solo nel caso in cui il prestatore italiano, al termine del lavoro, restituisce nel Paese di origine i beni trasformati o li invia in altro Paese comunitario. Per i beni riparati anche se restituiti al termine della lavorazione non scatta, per espressa disposizione comunitaria, l’obbligo di compilare i modelli Intra.
weekly news 17/2010