Notizia

Riparazioni di beni mobili in Italia soggette ad Iva nel Paese del committente

Pubblicato il 27 aprile 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La nuova regola generale entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2010, secondo cui nei rapporti tra i soggetti passivi d’imposta vige il principio della tassazione nel Paese del committente per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite su beni mobili materiali, vale anche nel caso di riparazione di beni mobili eseguite in Italia da un operatore nazionale, in nome e per conto di un soggetto passivo estero. Nel caso specifico, le dette riparazioni non sono soggette ad Iva in Italia, ma seguono la regola della tassazione nel Paese dove è stabilito il committente, anche se al termine della lavorazione i beni restano nel territorio nazionale in quanto venduti dal committente ad un operatore terzo.  Inoltre, indipendentemente dalla destinazione finale del bene, la lavorazione non soggetta ad Iva che viene addebitata dal prestatore italiano al committente comunitario, segue l’obbligo di indicazione nel modello Intra 1-quater per il servizio reso. La parte del modello Intra 1-bis, riguardante i dati statistici, deve essere compilata solo nel caso in cui il prestatore italiano, al termine del lavoro, restituisce nel Paese di origine i beni trasformati o li invia in altro Paese comunitario. Per i beni riparati anche se restituiti al termine della lavorazione non scatta, per espressa disposizione comunitaria, l’obbligo di compilare i modelli Intra.

weekly news 17/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).