E' stato rigettato da parte della Cassazione – sentenza n. 10028 depositata il 27 aprile 2010 – il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che potesse essere riconosciuta, alla stregua di un infortunio sul lavoro, la frattura del femore dalla stessa subita cadendo, mentre tornava a casa dal lavoro e scendeva dall'autovettura, davanti alla sua abitazione. La difesa della ricorrente aveva sostenuto, in particolare, che, anche se la stessa era in prossimità della propria abitazione ed aveva attraversato parte del giardino, era comunque caduta in un luogo pubblico. Di diverso avviso i giudici della Sezione lavoro, secondo cui l'infortunio in itinere non può verificarsi in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Perché possa configurarsi tale tipo di infortunio, cioè, si deve trattare “di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti”.
weekly news 17/2010