Alla luce delle modifiche alla disciplina Iva ex Decreto legislativo 18/2010, attuativo delle disposizioni delle direttive comunitarie 2008/8, 2008/9 e 2008/117, è stato modificato il modello “Iva 79” utile ai soggetti passivi non residenti, stabiliti in Stati non appartenenti all’Ue con cui sussistono accordi di reciprocità - oggi Israele, Norvegia e Svizzera - per le richieste di rimborso dell’Iva assolta in Italia in relazione agli acquisti e alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività. Pertanto, a partire dalle istanze di Rimborso, presentate in forma cartacea al Centro operativo di Pescara, dal 3 maggio 2010 il modello approvato con il provvedimento delle Entrate n. 64109 del 29 aprile 2010 sostituirà la versione del modello Iva 79 del 2002. Alcune novità:- cambiano gli importi minimi per accedere al rimborso; - la data di scadenza per presentare la richiesta di rimborso slitta dal 30 giugno al 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento; - è stato introdotto un campo ad hoc per indicare l’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice IBAN e BIC per il pagamento delle somme richieste a rimborso, ma anche fornire numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica per essere contattato dall’Amministrazione finanziaria. La presentazione delle istanze segue le modalità e i termini fissati dal provvedimento del 1° aprile 2010, che ha esteso ai soggetti passivi destinatari del provvedimento in oggetto le stesse regole valide per i non residenti stabiliti in altri Stati Ue.
weekly news 17/2010