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Deducibili le perdite su crediti e le sopravvenienze passive se inerenti

Pubblicato il 05 maggio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La chiusura dei bilanci 2009 e il conseguente calcolo delle imposte da versare a giugno prossimo, come primo acconto di Unico 2010, impongono di tener conto anche della voce relativa alle svalutazioni/perdite di crediti e di quella riguardante le sopravvenienze passive che si sono generate nel corso dell’ultimo periodo d’imposta (2009), soprattutto a causa delle pesante crisi economica che le imprese hanno dovuto affrontare. L’analisi di bilancio porta a distinguere la voce delle perdite su crediti, derivate dall’insolvenza dei clienti, da quella delle sopravvenienze passive, generata dal venire meno dei ricavi a seguito di resi o della concessione di abbuoni e sconti riconosciuti ai clienti in difficoltà.  Nel caso delle perdite su crediti, fiscalmente si va ad utilizzare il preventivo fondo di accantonamento che viene alimentato di anno in anno. Per le sopravvenienze passive, invece, si darà luogo ad una deduzione che non interessa direttamente il fondo svalutazione crediti, ma richiede che gli oneri suddetti abbiano acquisito i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva entro la chiusura dell’anno d’imposta in questione. Nel caso in cui il reso o l’abbuono vengano definiti nei primi mesi del 2010, essi andranno imputati fiscalmente nella prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2011) anche se riguardano rettifiche che per competenza civilistica vengono iscritte nel bilancio 2009.  Le deduzioni delle perdite su crediti o delle sopravvenienze passive richiede la prova dell’inerenza dell’onere, soprattutto nel caso della concessione di abbuoni o sconti, se essi sono di importo rilevante. à Riguardo alle perdite su crediti, la loro deducibilità è regolata dall’articolo 101 del Tuir. Il comma 5 del citato articolo dispone che le perdite su crediti sono deducibili unicamente qualora risultino da elementi certi e precisi e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali. Per dedurre una perdita su crediti dal reddito imponibile occorre, dunque, che la stessa abbia i requisiti della “certezza”, quanto alla sua esistenza, e della “oggettiva determinabilità”, quanto al suo ammontare, in ottemperanza al principio della competenza economica di cui all’articolo 109, comma 1, del Tuir. I predetti requisiti devono trovare oggettivo riscontro negli atti intervenuti tra le parti e nella procedura attivata per il recupero dei crediti. Il creditore dovrà, pertanto, essere in grado di fornire le prove idonee a dimostrare che siano state esperite inutilmente tutte le procedure (anche, se del caso, legali) di recupero delle somme spettanti.

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