Con circolare n. 23 del 4 maggio 2010, l’agenzia delle Entrate risponde ad alcune direzioni regionali in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sul mancato rispetto del principio di competenza nell’imputazione di componenti negativi di reddito da parte del contribuente. La questione verte sulla possibilità di recuperare la maggiore imposta pagata nel caso l'ufficio rettifichi i componenti negativi di reddito riconoscendoli di competenza di un periodo d'imposta successivo o precedente rispetto a quello in cui il componente negativo è stato imputato: nel frattempo, infatti, il contribuente perde, per scadenza dei termini, la possibilità di recuperare la maggior imposta nel periodo, precedente o successivo, in cui l’onere andava effettivamente imputato. Con la circolare si invitano le sedi a riesaminare le controversie pendenti e abbandonare le posizioni volte a denegare il rimborso relativamente alle fattispecie sopra evidenziate, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Nel documento è chiarito che il diritto al rimborso della maggiore imposta relativamente a un periodo d’imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato. L’istanza di rimborso dovrà essere presentata entro due anni dal passaggio in giudicato a partire dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica e, dunque, è affermato irrevocabilmente anche il diritto del contribuente a dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza il componente negativo.
weekly news 18/2009