Già con la pregressa sentenza n. 9469/2010 la Cassazione aveva trovato antieconomico (comportamento estraneo alle normali regole di mercato) il modo di agire di un'impresa commerciale che ometteva nella contabilizzazione gli interessi su crediti vantati verso i clienti, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo da parte del Fisco che, pur in presenza di una contabilità regolare, aveva riscontrato che l’azienda non aveva iscritto in bilancio tali interessi legali. Ora, con la recente sentenza n. 11154 del 7 maggio 2010, la Cassazione arriva a conclusioni simili sul caso di una società che si era vista contestare dalla GdF l’omessa contabilizzazione degli interessi su crediti vantati verso alcuni clienti. Di più, la Corte non reputa rilevante, in virtù del principio di trasparenza, la giustificazione che si trattasse di società del medesimo gruppo. La questione è che l’articolo 43 del dpr n. 597/1973 prevede che “per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi,... salvo prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore” agli interessi al tasso legale. Dal momento che si è in presenza di un comportamento antieconomico, l’onere probatorio di tale comportamento è a carico del contribuente e non dell’Amministrazione.
weekly news 19/2009