Con la risoluzione n. 35/E del 13 maggio 2010, l’agenzia delle Entrate, rettificando in parte quanto esposto nella prassi precedente (risoluzioni n. 115/2001 e n. 51/1995), definisce i requisiti necessari che un’operazione triangolare deve possedere per poter usufruire del regime di non imponibilità Iva. Con l’interpello, avanzato da un Ordine dei dottori commercialisti, sono state infatti chieste spiegazioni circa la corretta applicazione del regime di non imponibilità Iva di cui all’articolo 85 del decreto legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, alle cessioni triangolari. In particolare, oggetto di analisi della disposizione citata è la parte che fa dipendere la non imponibilità delle due fatturazioni - società A fattura a società B, che a sua volta fattura alla società C, residente in altro Paese Ue - dalla circostanza che i beni siano trasportati o spediti in altro Stato membro “a cura o a nome del cedente”. L’agenzia delle Entrate - ricordando che scopo della norma è quello di evitare che una cessione interna fra due operatori nazionali possa beneficiare della non imponibilità – specifica quanto segue: - un'operazione di triangolazione può godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui sia direttamente il cessionario a stipulare il contratto con la terza società residente nell'Ue, a patto che la stipula avvenga su mandato e in nome del cedente italiano; - il cessionario, così, non acquisisce la disponibilità del bene ma agisce esclusivamente come intermediario del cedente.
weekly news 19/2009