L'omessa denuncia all'Inps di lavoratori, anche se registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva, limitata ai casi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta di pagare i contributi. Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11261 del 10 maggio 2010, con cui i Supremi giudici hanno respinto il ricorso di un datore di lavoro che richiedeva la “derubricazione” del reato imputatogli. Secondo il datore di lavoro, il solo fatto di aver regolarmente iscritto i propri dipendenti nei libri paga e matricola e aver esibito i suddetti documenti agli ispettori del lavoro, è prova sufficiente della mancanza dell’intento di voler occultare i rapporti di lavoro in essere. Diversa è la posizione della Cassazione, secondo cui: l'omessa denuncia all'Inps dei dipendenti fa presumere l'esistenza della volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi. Infatti, anche essendovi esplicita prova della presenza dei lavoratori nei libri contabili, l’omessa denuncia all’Ente previdenziale configura il reato di evasione contributiva di cui all’articolo 116, comma 8, della legge n. 288/2000.La sentenza in oggetto conclude che: “Per integrare la buona fede non è sufficiente la registrazione nel libro paga e matricola, documenti che restano nella disponibilità del datore di lavoro e che sono controllati dall’istituto previdenziale solo in occasione di ispezioni, come dimostra la vicenda oggetto della sentenza, in cui il datore di lavoro ha omesso di versare i contributi, benchè avesse registrato i dipendenti nei suddetti libri”.
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